Art. 28

Prestazioni del Fondo di previdenza.

In vigore dal 21 ott 1962
Il Fondo di previdenza corrisponde il trattamento previdenziale agli assuntori cessati definitivamente dalle loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958, senza conseguire la reiscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori. Agli effetti del computo del periodo utile per il conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennità per una volta tanto deve considerarsi il periodo coperto dal Contributo posto a carico dell'assuntore. L'importo dell'assegno vitalizio o dell'indennità per una volta tanto è calcolato sull'ultima retribuzione lorda mensile spettante, compresi gli aumenti periodici e l'eventuale assegno personale pensionabile di cui all' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo coperti dal contributo dell'assuntore, compresi i periodi di brevi interruzioni di cui al primo comma dell'. Il provvedimento di liquidazione del trattamento previdenziale, sia diretto che ai familiari, è disposto con decreto del Ministro per i trasporti da notificare all'interessato con la procedura prevista per il personale delle ferrovie dello Stato. Al trattamento previdenziale sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.
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Prestazioni del Fondo di previdenza. (Art. 28 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo