Art. 27
Fondo di previdenza.
In vigore dal 21 ott 1962
Il contributo del 6 per cento a favore del "Fondo di previdenza per gli assuntori - è calcolato anche sull'eventuale assegno personale pensionabile di cui al terzo comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-27