Art. 12
Assegnazione di assuntorie
In vigore dal 21 ott 1962
Al verificarsi di disponibilità di un posto di assuntoria, da segnalare nel Foglio disposizioni compartimentale, l'Azienda può coprire il posto medesimo mediante trasferimento di altri assuntori.
Il direttore compartimentale conferisce il posto che per ultimo resterà vacante all'aspirante risultante primo nella relativa sezione dell'albo.
Quando vi sia disponibilità di più posti di assuntore, può derogarsi dalla norma di cui al precedente comma previo consenso scritto di tutti gli aspiranti interessati.
Si può derogare dall'ordine di iscrizione nell'albo a favore del coniuge, di un parente entro il 3° grado ed affine entro il 2° grado dell'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b), e), dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
Tale deroga è ammessa a domanda dell'interessato purchè il richiedente sia iscritto nell'albo e convivente con l'assuntore stesso al momento della cessazione dall'incarico di quest'ultimo.
Quando vi sia più di un familiare ad avanzare domanda, la precedenza deve essere data, nell'ordine, al coniuge, ad un parente, ad un affine; a parità di vincolo si ha riguardo al grado ed a parità anche di grado all'ordine di iscrizione nell'albo. I figli naturali, adottivi ed affiliati sono equiparati ai figli legittimi o legittimati.
La stessa deroga dall'ordine di iscrizione nell'albo e con le stesse norme è ammessa per coprire un posto di assuntore nello stesso impianto cui è addetto un assuntore familiare di un aspirante iscritto nell'albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-12