Art. 21

Trasferimenti

In vigore dal 21 ott 1962
I - Motivi. L'Azienda può disporre il trasferimento degli assuntori nell'ambito compartimentale per motivate esigenze di servizio o per domanda degli interessati. Può essere altresì disposto il trasferimento da un compartimento all'altro, nei seguenti casi a) per eccezionali esigenze di servizio; b) per domanda dell'interessato, a condizione che nel compartimento per il quale è stato chiesto il trasferimento vi sia analoga domanda per ottenere il passaggio inverso o la relativa sezione dell'albo sia rimasta sprovvista di aspiranti. Le limitazioni di cui ai punti a) e b) non si applicano quando si tratti di provvedimenti adottati in base al punto c) dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. II. - Competenza. Il provvedimento di trasferimento nell'ambito compartimentale è adottato dal capo della divisione. Contro tale provvedimento, è ammesso ricorso al direttore compartimentale, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato. Il provvedimento di trasferimento da compartimento a compartimento è adottato dal direttore compartimentale del luogo di provenienza, previo accordo col direttore compartimentale del luogo di destinazione. III - Traslochi per via ordinaria. Nei casi di trasloco effettuato da un'assuntoria ad altra non utilmente collegate dalla ferrovia o quando l'itinerario tra le due assuntorie sia costituito da più tratti di ferrovia e di via ordinaria alternativamente per cui si rendano necessari più trasbordi, gli interessati, previa autorizzazione dell'autorità che ha disposto il trasloco, potranno servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. Al fine della liquidazione dell'indennità chilometrica di lire ventisei a quintale per il trasporto del mobilio e delle masserizie in tali casi prevista, gli interessati debbono allegare alla domanda la bolletta di una pesa, pubblica riconosciuta, insieme alla distinta del mobilio e delle masserizie esibita all'atto della pesatura. Dal peso accertato va, peraltro, detratto - in sede di liquidazione - il quantitativo delle scorte di viveri e di combustibili eventualmente trasportati e dei recipienti destinati a contenerli, nonché tutto ciò che non può considerarsi arredamento e attrezzatura della casa (ciclo, motociclo, arnesi da lavoro, birocchini, ecc). Allorchè sussitano fondati motivi di dubbio circa il peso delle cose che risulterebbero trasportate, dovranno disporsi opportuni controlli al fine di stabilirne il peso. Qualora non vi sia la possibilità pratica di procedere alla pesatura dei mobili e delle masserizie per mancanza, nei luoghi di provenienza e di destinazione, di pesa pubblica, oppure, eccezionalmente, in qualche caso ove non sia stato a ciò provveduto per circostanze particolari e semprechè risulti la buona fede degli interessati, il capo della divisione farà valutare da apposito incaricato il peso degli effetti trasportati. Le spese rimborsabili per il trasferimento dell'assuntore e delle altre persone con lui conviventi permanentemente potranno essere limitate solo dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio rilasciati dal vettore. Per l'uso eventuale di casse mobili o di carrelli stradali non è ammesso alcun rimborso di spese. Le indennità ed i rimborsi di cui sopra non competono quando si faccia uso di mezzi diversi dalla ferrovia per spostamenti da una assuntoria ad un'altra utilmente collegate dalla ferrovia. IV. - Computo delle distanze e trattamento. Il computo della distanza valevole ai fini della liquidazione dell'indennità prevista al penultimo comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va fatto considerando la distanza tra il precedente ed il nuovo posto di lavoro calcolata per strada ferrata se le due località di provenienza e di destinazione sono servite dalla ferrovia, per la via ordinaria più breve se tra le due località non esistono collegamenti ferroviari. L'assegno personale e le indennità di cui all' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non competono all'assuntore trasferito a domanda o per motivi disciplinari. I trasporti gratuiti e i rimborsi delle spese di trasporto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge suddetta e dal presente articolo, spettano, invece, in ogni caso. Sono da considerare trasferimenti d'ufficio anche quelli disposti a seguito di domanda, allorchè ricorrano le seguenti circostanze: a) soppressione dell'assuntoria assegnata al richiedente; b) richiesta dell'Azienda espressamente intesa a coprire un posto vacante di assuntore a mezzo trasferimento di altro assuntore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-21

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Trasferimenti (Art. 21 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo