Art. 10

Cancellazione dall'albo

In vigore dal 21 ott 1962
Il direttore compartimentale dispone la cancellazione dall'albo degli aspiranti assuntori in uno dei seguenti casi: I. - Rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore nell'assuntoria assegnatagli. Non può in ogni caso ritenersi ingiustificata la rinuncia che sia motivata da a) prestazione di servizio militare; b) impossibilità di trasferimento immediato derivante da malattia dell'aspirante o dei suoi familiari conviventi ed a carico; c) mancanza di alloggio nell'assuntoria di destinazione quando l'aspirante abbia carico di famiglia; d) causa di forza maggiore. La mancata risposta da parte dell'aspirante, entro i termini prescritti dalla Azienda nella comunicazione di conferimento di assuntoria, produce gli stessi effetti della rinuncia ingiustificata. Tuttavia, ove sia accertato che la mancata risposta non dipese da volontà dell'aspirante, questi conserva il diritto all'iscrizione nell'albo. Non più inoltre essere cancellato d'ufficio da una sezione dell'albo l'aspirante che abbia rifiutato o accettato l'incarico di assuntore conferitogli in base all'iscrizione in altra sezione o in altro compartimento. II. - Inidoneità fisica accertata in qualsiasi momento dall'Azienda a mezzo dei propri funzionari medici. Quando le condizioni fisiche dell'aspirante consentano la sua utilizzazione in assuntorie che comportino prostazioni compatibili con le sue condizioni fisiche, l'aspirante può essere mantenuto nell'albo con l'annotazione delle mansioni per le quali è idoneo. III. - Rinucia scritta dell'aspirante. IV. - Perdita dei requisiti prescritti ai punti a), c), d), dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. V. - Raggiungimento del 65° anno di età, se trattasi di aspirante reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e compimento del 50° anno di età, negli altri casi. VI. - Decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo quando l'interessato non abbia richiesto per iscritto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine. VII. - Conferimento dell'incarico di assuntore in una assuntoria del compartimento e della sezione in cui l'aspirante è iscritto. In caso di prolungata assenza dal lavoro dell'assuntore non ancora iscritto nel ruolo speciale e semprechè l'assenza stessa risulti pienamente giustificata, il direttore compartimentale può disporre la sospensione dall'incarico e la reiscrizione nell'albo degli aspiranti, al posto di graduatoria precedentemente occupato. Quando gli sia nuovamente conferito l'incarico di assuntore, il periodo di prestazioni rese precedentemente alla sospensione dell'incarico è utile agli effetti del computo delle trecento giornate di cui all'. Il direttore compartimentale dispone altresì la sospensione dell'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti dell'aspirante che sia sottoposto a procedimento penale o ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, al direttore generale, che decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-10

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Cancellazione dall'albo (Art. 10 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo