Art. 16
Obblighi, turni di servizio, orario
In vigore dal 21 ott 1962
Gli assuntori hanno l'obbligo di ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni dell'Azienda, comprese quelle inerenti ad incarichi accessori, a prestazioni straordinarie ed al vestiario uniforme.
I turni di servizio sono, normalmente, stabiliti dal capo del reparto su direttive del capo della divisione.
L'orario di servizio è stabilito dal capo della divisione competente, in relazione alle caratteristiche dell'assuntoria ed all'intensità e qualità, delle prestazioni richieste, secondo norme generali emanate dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Deve comunque essere garantito un riposo minimo continuativo di dieci ore giornaliere e in nessun caso inferiore ad otto ore, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-16