Art. 18
Trattamento economico
In vigore dal 21 ott 1962
È da considerarsi demeritevole dell'aumento biennale della retribuzione l'assuntore nei cui confronti, alternativamente:
a) sia stato disposto il provvedimento dell'assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza ai sensi dell';
b) sia stato espresso dal capo della divisione un motivate giudizio negativo, avverso il quale è ammesso ricorso al direttore compartimentale entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.
Sia la condizione di cui al punto a) che quella di cui al punto b) comportano il ritardo di due anni per l'aumento periodico. Il numero dei ritardi degli aumenti periodici è illimitato.
Gli assuntori iscritti nel ruolo speciale di cui al precedente hanno titolo a fruire di aumenti anticipati di retribuzione per nascita di figli ai sensi dell' del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Nel caso di brevi sostituzioni previsto dal primo comma dell', al sostituto spetta, per ogni giornata di prestazioni, un ventiseiesimo della retribuzione iniziale prevista, per l'assuntore sostituito, ai sensi del primo comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, ed un ventiseiesimo dell'aggiunta di famiglia, oltre ai ratei di 13° mensilità che il sostituto stesso maturasse.
Il direttore generale con apposita tabella-tariffa stabilisce i compensi da corrispondere per l'espletamento di prestazioni particolari non rientranti fra quelle normalmente connesse con il tipo di assuntoria considerato agli effetti della classificazione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-18