Art. 2

Classificazione delle assuntorie

In vigore dal 21 ott 1962
Gli incarichi che sono affidati in assuntoria debbono essere classificati, con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, distintamente per quelli di cui ai punti a) e b) e per quelli di cui ai punti c) e d) dell', in quattro categorie contraddistinte con le lettere A, B, e D per ciascuno dei due gruppi, corrispondente alla classificazione prevista dall' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Per la classificazione delle assuntorie debbono essere considerate le prestazioni normalmente connesse con il tipo di servizio espletato, retribuendo con compensi aggiuntivi, ai sensi dell', le prestazioni inerenti a particolari incarichi, anche se continuativi e permanenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-2

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