Art. 3
Albo degli aspiranti assuntori
In vigore dal 14 dic 1965
Presso ogni direzione compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve essere tenuto un albo pubblico degli aspiranti assuntori. Copia aggiornata di tali albi deve essere tenuta anche presso il Servizio personale della Direzione generale.
Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:
sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci:
sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea;
sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea.
Gli albi degli aspiranti assuntori sono a posti limitati. Il numero dei posti dell'albo viene stabilito, partitamente per ognuna delle sezioni sopra indicate, dal direttore generale dell'Azienda almeno ogni tre anni, calcolando il presumibile fabbisogno di nuovi assuntori in un triennio maggiorato del venti per cento.
L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo è dato:
1) dall'anzianità di iscrizione nell'albo;
2) a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del concorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-3