Art. 4
Bandi di concorso - Prove e punteggi
In vigore dal 21 ott 1962
I direttori compartimentali, per coprire i posti vacanti di ogni singola sezione dell'albo debbono bandire appositi, separati concorsi, per titoli ed esami.
Il concorso è bandito quando il numero degli iscritti nella sezione dell'albo sia inferiore al numero delle assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno.
Il bando di concorso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, deve sempre indicare fra l'altro:
1) la sezione dell'albo per cui è bandito il concorso, precisando i servizi rientranti in detta sezione;
2) il termine utile per la presentazione della domanda, termine che deve essere non inferiore a trenta nè superiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando;
3) tutti i requisiti richiesti al candidato.
Le prove di esame dei concorsi sono le seguenti.
Per la sezione I: prove scritte:
a) composizione di italiano;
b) problema di aritmetica;
c) prova orale unica comprendente:
aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria;
gestioni viaggiatori, bagagli e merci dirigenza unica e normale, segnalamento e passaggi a livello.
Per la sezione II:
d) prova orale unica comprendente:
cultura generale (italiano, aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria);
nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli;
dirigenza unica e normale; segnalamento e passaggi a livello.
Sia per la sezione I che per la II sono ammesse le seguenti prove facoltative:
e) telegrafo;
f) blocco.
Per la sezione III:
g) prova orale unica comprendente:
dettato;
lettura di un brano di prosa;
lettura dell'orario ferroviario di servizio;
operazioni aritmetiche fondamentali, nonché addizione e sottrazione di numeri complessi di tempo;
regolamenti di servizio con particolare riferimento alla custodia di passaggi a livello.
Per le prove sopra indicate, per le quali deve prevedersi un più dettagliato programma nei singoli bandi di concorso, sono assegnati i seguenti punti:
per ciascuna delle prove di cui ai punti a), b), c), d) e g) punti da 0 a 30:
per ciascuna delle prove di cui ai punti e) ed f) punti da 0 a 1,50.
I concorrenti alla sezione I per essere ammessi a sostenere le prove orali e Facoltative debbono avere conseguito non meno di 18/30 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21/30 in media fra le due prove stesse. Sono dichiarati idonei coloro che riportano nella prova orale almeno 18/30.
Agli idonei sono inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati, fino ad un massimo di 5 punti.
B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneità fino ad un massimo di 2 punti complessivi:
Abilitazioni:
1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli.
Nei concorsi per la sezione I sono considerate anche le seguenti abilitazioni:
7) gestione viaggiatori e bagagli; 8) gestione merci; 9) presa in consegna e riconsegna delle merci trasportate sui bagagliai dei treni.
Idoneità:
1) alle finzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per l'iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori.
Tutte le abilitazioni ed idoneità, per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea ad essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50.
D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualità di dipendente dell'Azienda purchè non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2.
E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualità di dipendente da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in uno o più dei seguenti servizi:
1) deviatoi; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5» manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci.
F) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione" dal servizio.
G) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'.
I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti F) e G) che sono fra loro alternativi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-4