Art. 8

Iscrizione nell'albo

In vigore dal 21 ott 1962
L'iscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori è effettuata con provvedimento del direttore compartimentale, seguendo l'ordine di graduatoria, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti all' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, nonché della permanenza di quelli di cui ai punti a), c) e d), dello stesso , fino a copertura dei posti messi a concorso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-8

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