Art. 13

Iscrizione nel ruolo speciale

In vigore dal 21 ott 1962
Dopo un periodo di un anno dal conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo precedente, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni in tale periodo, l'assuntore riconosciuto meritevole è iscritto nel ruolo speciale. Dal computo delle trecento giornate sono escluse le assenze dovute a qualsiasi causa, nonché i riposi settimanali e le festività. Ove, dopo l'anno dal conferimento dell'incarico, l'assuntore non abbia ancora raggiunto le trecento giornate di effettive prestazioni, per deliberare l'iscrizione a ruolo deve attendersi il verificarsi di tale condizione. Per l'iscrizione nel ruolo viene redatto a cura del capo divisione un rapporto informativo sulla base di uno schema predisposto dall'Azienda, nel quale vengono posti in rilievo le qualità professionali, il comportamento in servizio e fuori dell'assuntore, e quanto altro possa essere utile ai fini di esprimere nei suoi confronti un giudizio che, nel suo complesso lo riconosca o meno meritevole dell'iscrizione nel ruolo speciale. L'iscrizione nel ruolo speciale è deliberata dal direttore compartimentale. Avverso la non iscrizione nel ruolo speciale da deliberare con provvedimento motivato - è ammesso ricorso al direttore generale, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato. L'assuntore riconosciuto non meritevole della iscrizione nel ruolo viene mantenuto nell'incarico per un ulteriore periodo di un anno, al termine del quale, se riconosciuto ancora non meritevole, viene immediatamente privato dell'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-13

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