Art. 17
Riposi, festività infrasettimanali, ferie
In vigore dal 21 ott 1962
Il godimento del riposo settimanale e delle festività può essere rinviato, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, ma non oltre trenta giorni dalla data in cui deve essere fruito. Deve essere comunque assicurato il godimento di un riposo almeno ogni quindici giorni.
Il mancato godimento di ogni festività infrasettimanale è compensato con un ventiseiesimo della retribuzione mensile spettante all'assuntore.
Per la determinazione del periodo di ferie, agli effetti dell'ultimo comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, si intende effettivo servizio il tempo trascorso dall'interessato nella posizione di assuntore comunque retribuito dall'Azienda.
L'assuntore ha diritto di usufruire, in un periodo dell'anno successivo da stabilirsi dal capo reparto, delle ferie non godute nel corso dell'anno per particolari esigenze di servizio.
Le ferie annuali possono essere fruite in unico periodo o frazionate ma non meno di una giornata per volta sono concesse, su preventiva e tempestiva richiesta dell'assuntore, dal capo del reparto. Per le assuntorie della linea dipendenti dalle divisioni lavori, il sorvegliante della linea può, per motivi di urgenza, accordare periodi di ferie non superiori a tre giorni, dandone notizia al capo del reparto per la successiva ratifica.
Agli assuntori spetta inoltre un periodo di ferie retribuite di giorni 10, in caso di matrimonio, ai sensi del regio decreto-legge 24: giugno 1937, n. 1334, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2387.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-17