Art. 14

Costituzioni

In vigore dal 21 ott 1962
Quando non sia possibile sostituire un assuntore assente per qualsiasi causa, mediante altro assuntore, la Divisione competente può provvedere alla sostituzione con un aspirante assuntore iscritto nell'albo, indipendentemente dal posto occupato da quest'ultimo nell'albo stesso. Durante tali incarichi l'aspirante assume la denominazione di sostituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-14

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