Art. 19
Assuntori che abbiano la qualità di pensionati
In vigore dal 21 ott 1962
Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di una Amministrazione o Azienda statale, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli Enti parastatali e gli Enti pubblici con o senza fini di lucro, si applicano l' del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l' della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l' della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall', secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, l', comma settimo e l', comma sesto della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Ogni assuntore è tenuto a dichiarare se e, nell'affermativa, di quale pensione fruisca.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-19