Art. 19

Assuntori che abbiano la qualità di pensionati

In vigore dal 21 ott 1962
Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di una Amministrazione o Azienda statale, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli Enti parastatali e gli Enti pubblici con o senza fini di lucro, si applicano l' del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l' della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l' della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall', secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, l', comma settimo e l', comma sesto della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ogni assuntore è tenuto a dichiarare se e, nell'affermativa, di quale pensione fruisca.
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Assuntori che abbiano la qualità di pensionati (Art. 19 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo