Art. 20

Alloggio

In vigore dal 21 ott 1962
L'indennità mensile sostitutiva della concessione gratuita di alloggio di cui al penultimo comma del l' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e attribuita dal capo della divisione. Detta indennità non compete quando l'assuntore sia familiare convivente con altro assuntore che già fruisca di alloggio gratuito. Ove l'assuntore rifinti di alloggiare nei locali messi a disposizione dall'Azienda, il capo divisione può autorizzare l'assuntore ad alloggiare in altri locali quando l'ubicazione di questi ultimi locali e le possibilità di collegamento con il posto di servizio diano sicura garanzia per il buon andamento dell'incarico in assuntoria. In tale ipotesi, però, l'assuntore perde il diritto all'indennità di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-20

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