Art. 25
Trattamento di concessioni di viaggio.
In vigore dal 21 ott 1962
Le concessioni di viaggio e di trasporto sono rilasciate agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari nella misura appresso indicata:
I. Assuntori.
Agli assuntori spettano, dopo sei mesi di servizio e per ciascun anno solare:
un biglietto di tipo chilometrico BK2 di 2ª classe, nonché otto biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta eguale a quella prevista dalla concessione speciale C;
due buoni per una spedizione di bagaglio di kg. 100 ciascuno.
Agli iscritti nel ruolo speciale di cui all' spettano, dopo dieci anni di servizio e per ciascun anno solare:
un biglietto di tipo chilometrico serie BK4, di 2ª classe, nonché otto biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta eguale a quella prevista dalla concessione speciale C;
due buoni per una spedizione di bagaglio di kg. 100 ciascuno.
La concessione del biglietto chilometrico e gli otto biglietti a riduzione sono accordabili anche alle seguenti persone di famiglia dell'assuntore:
moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili;
genitori, se conviventi ed a carico;
fratelli celibi minorenni e sorelle nubili minorenni, se conviventi ed a carico.
La concessione del biglietto chilometrico e degli otto biglietti a riduzione è accordabile anche ai figli celibi di età superiore ai 25 anni, ai fratelli celibi maggiorenni ed alle sorelle nubili maggiorenni, se conviventi ed a carico, nei casi di assoluta e permanente inabilità fisica al lavoro proficuo ed in quanto la concessione stessa sia prevista per i familiari del personale ferroviario.
I buoni per la spedizione di bagaglio (kg 100 ciascuno possono essere utilizzati oltre che dall'assuntore anche dalle suindicate persone di famiglia, alle condizioni per ciascuna indicate.
Agli assuntori vengono inoltre rilasciate le seguenti concessioni di viaggio e di trasporto:
a) un biglietto di servizio all'assuntore per sottoporsi all'accertamento sull'idoneità fisica e professionale;
b) un biglietto di servizio all'aspirante ed eventualmente ad una persona di famiglia per visita preliminare alla località di destinazione all'atto del conferimento dell'incarico;
c) un biglietto di servizio all'assuntore ed alle persone di famiglia (moglie, figli celibi di età non superiore a 25 anni, figlie nubili, genitori conviventi ed a carico) per raggiungere la località di prima destinazione;
d) un biglietto di servizio all'assuntore ed alle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nei casi di trasloco e di cambio di residenza, in occasione della cessazione dal servizio;
e) una lettera di porto all'atto dell'inizio, ed una all'atto della cessazione dal servizio da chiedersi entro un anno, nonché una lettera di porto in caso di mutamento della destinazione, per il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantità che può ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore.
L'Azienda concede, quando ne riconosca la necessità ed a suo insindacabile giudizio, i biglietti di servizio per i seguenti motivi f) per provvista di derrate alimentari, per uso dell'assuntore nonché delle rispettive persone di famiglia;
g) per istruzione, per i figli dell'assuntore;
h) per cura, per l'assuntore nonché per le persone di famiglia;
i) per alloggio, quando l'assuntore sia autorizzato a dimorare in località diversa da quella ove presta servizio.
II. Coadiutori.
Il trattamento di concessioni di viaggio, nella misura di un biglietto di tipo chilometrico serie BK2, di 2ª classe, per anno solare, spetta dopo tre anni di servizio, ai coadiutori utilizzati in via continuativa con almeno otto ore di presenza giornaliera.
Agli effetti del raggiungimento dei tre anni di servizio è ammesso il cumulo di più periodi di servizio, quando l'interruzione non sia dipesa da fatto imputabile al coadiutore.
La concessione del biglietto chilometrico è accordabile anche ai familiari del coadiutore, limitatamente alla moglie, ai tigli celibi o nubili minorenni.
Ai coadiutori vengono inoltre rilasciate le seguenti concessioni di viaggio e di trasporto:
a) un biglietto di servizio al coadiutore per sotto porsi ad accertamenti sull'idoneità fisica e professionale;
b) un biglietto di servizio al coadiutore ed alle persone di famiglia (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili, genitori conviventi ed a carico) per raggiungere la località di prima destinazione, e per cambio di residenza in occasioni della cessazione dal servizio.
L'Azienda concede, quando ne riconosca la necessità ed a suo insindacabile giudizio, i biglietti di servizio per i seguenti motivi:
c) per provvista di derrate alimentari, per uso del coadiutore, nonché delle persone di famiglia:
d) per istruzione, per i figli del coadiutore;
e) per cura, per il coadiutore, nonché per le persone di famiglia;
f) per alloggio, quando il coadiutore sia autorizzato a dimorare in località diversa da quella ove presta servizio.
III. Diritti fissi.
I biglietti gratuiti di viaggio ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio sono gravati, ai sensi dell' della legge 21 novembre 1955, n. 1108, di diritti fissi nella misura stabilita per le corrispondenti concessioni di viaggio e di trasporto previste per il personale delle ferrovie dello Stato.
I diritti fissi debbono essere corrisposti per ogni anno solare all'atto della richiesta dei singoli titoli di viaggio e di trasporto.
IV. Conservazione "ad personam".
Agli assuntori che, prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, fruivano di biglietti gratuiti di 2ª classe di colore grigio del tipo BCa2, J BCa4, BCa6 è conservata "ad personam", anche con l'uso dei corrispondenti biglietti chilometrici, la particolare agevolazione di accedere nella la classe in occasione di lunghi viaggi (oltre km 500), nonché la facoltà precedentemente ammessa di richiedere le concessioni di viaggio per la persona di servizio.
V. Norme per il rilascio e l'uso delle concessioni - Rinvio.
Per il rilascio e l'uso delle concessioni di viaggio e di trasporto previste nel presente articolo, valgono le disposizioni in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-25