Art. 26

Vestiario uniforme.

In vigore dal 21 ott 1962
Gli assuntori e i loro coadiutori hanno l'obbligo di vestire e di portare i segni distintivi secondo le prescrizioni dell'Azienda. Per ogni capo di vestiario uniforme, prescritto ai sensi del comma precedente, spetta lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolga mansioni assimilabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Vestiario uniforme. (Art. 26 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo