Art. 26
Vestiario uniforme.
In vigore dal 21 ott 1962
Gli assuntori e i loro coadiutori hanno l'obbligo di vestire e di portare i segni distintivi secondo le prescrizioni dell'Azienda.
Per ogni capo di vestiario uniforme, prescritto ai sensi del comma precedente, spetta lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolga mansioni assimilabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-26