Art. 31
Cessazione dall'incarico.
In vigore dal 21 ott 1962
La procedura da seguirsi, in caso di cessazione dall'incarico per perdita dei necessari requisiti fisici, è quella prevista dall'art. 164 della legge 26 marzo 1958, n. 425 per il personale delle ferrovie dello Stato.
Il provvedimento di cessazione per motivi di salute che determinano assenza dal servizio per un periodo superiore ad un anno, ha effetto dal secondo giorno successivo al compimento del predetto periodo di un anno.
Nel caso di reiscrizione nell'albo, ai sensi del terzo comma dell' della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, di un assuntore cessato dall'incarico per inidoneità fisica, deve esserne fatta apposita annotazione nell'albo stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-31