Art. 36

Iscrizione nel ruolo

In vigore dal 21 ott 1962
Gli assuntori che, alla data del 1 marzo 1960, gestiscono da almeno un anno assuntorie rientranti tra quelle previste all' e che, con la stessa procedura di cui agli ultimi 3 commi dell', siano giudicati meritevoli, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all' medesimo, indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Qualora alla predetta data non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, l'iscrizione nel ruolo avviene dopo il compimento di tale periodo, secondo le norme di cui all'. I precedenti commi del presente articolo sono applicabili anche ai dipendenti dagli assuntori iscrivibili al ruolo, ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-36

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Iscrizione nel ruolo (Art. 36 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo