Art. 38
Trattamento previdenziale - Riscatti
In vigore dal 21 ott 1962
È riconoscibile, agli effetti dell'applicazione dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il servizio già prestato come assuntore prima del 1 febbraio 1958, nei limiti ed alle condizioni previsti dal predetto .
Agli effetti dell'applicazione dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute a manifestazione di volontà o a comportamento dello assuntore intesi direttamente a conseguire la risoluzione del rapporto di assuntoria con l'Aziende, oppure ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - MATTARELLA - TREMELLONI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-38