Art. 37
Iscrizione nell'albo
In vigore dal 21 ott 1962
Gli assuntori ed i coadiutori di cui al terzo comma dell'articolo precedente che, alla data del 1 marzo 1960, non si siano trovati in servizio per causa di forza maggiore o per disposizione dell'Azienda, qualora siano ritenuti meritevoli di essere riutilizzati, sono iscritti nell'albo degli aspiranti.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono anche iscritti nell'albo degli aspiranti assuntori coloro che, al 1 marzo 1960, avessero già presentato domanda per essere utilizzati come assuntori e fossero, alla stessa data, già stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonché coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti al 1 marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori di stazione o fermata, sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici.
Sono altresì iscritti nell'albo coloro che siano stati riconosciuti idonei ad essere utilizzati come assuntori, previo esame professionale, prima del 1 marzo 1960 e siano stati utilizzati come incaricati.
L'iscrizione nell'albo ai sensi dei precedenti commi avviene indipendentemente dal titolo di studio posseduto dagli interessati, nei confronti dei quali non è neppure operante il limite di cinquanta anni di età previsto al punto V dell'.
L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo degli iscritti ai sensi del presente articolo è il seguente:
1) ex assuntori ed ex coadiutori di cui al primo comma, nell'ordine previsto dal quarto comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
2) aspiranti di cui alla prima parte del secondo comma, e già graduati prima del 1 marzo 1960, in base a punteggi stabiliti dall'Azienda, conservando lo stesso ordine di graduatoria;
3) aspiranti di cui alla prima parte del secondo comma, non graduati in base a punteggi, nell'ordine risultante dalla data di presentazione della domanda;
4) sostituti di cui all'ultima parte del secondo comma, nell'ordine dato dal numero delle giornate di prestazioni rese ai sensi del detto secondo comma, nell'ultimo biennio antecedente al 1 marzo 1960;
5) incaricati di cui al terzo comma, nell'ordine risultante dalla data di accertamento dell'idoneità professionale.
L'iscrizione nell'albo, ai sensi del presente articolo, si può conseguire solo previa domanda ai direttore compartimentale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-37