Art. 33

Coadiutori.

In vigore dal 21 ott 1962
L'assuntore titolare propone all'Azienda l'impiego delle persone che debbono coadiuvarlo stabilmente. Tali persone debbono possedere, oltre agli altri requisiti, il diploma di scuola media inferiore per essere utilizzate nelle stazioni con mansioni amministrati e di licenza elementare negli altri casi. Il capo della divisione, su direttive del direttore del servizio competente, dispone l'impiego e i limiti di utilizzazione dei coadiutori. Lo stesso capo della divisione ritira il gradimento alla loro utilizzazione, quando questi si rendano responsabili di mancanze o irregolarità gravi. Il trattamento economico spettante ai coadiutori e da corrispondersi per ogni giornata di effettive prestazioni, in relazione alla natura ed all'entità delle stesse, è stabilito dal capo della divisione, in base a disposizioni ed a tabelle approvate dal direttore generale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-33

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