Art. 32

Ausiliari.

In vigore dal 21 ott 1962
Gli assuntori possono essere autorizzati dal capo divisione ad avvalersi dell'opera di persone di famiglia, per temporanee e discontinue operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza. Qualora tali operazioni interessino la sicurezza dell'esercizio, le persone suddette devono essere debitamente abilitate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-32

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