Art. 30

Disciplina.

In vigore dal 21 ott 1962
L'assuntore incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo di lire cento fino ad un massimo di lire cinquecento per lievi irregolarità nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nel comportamento in servizio, e nella sanzione pecuniaria equivalente all'importo da una a cinque giornate della retribuzione iniziare, se commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste dall'art. 112 dello stato giuridico di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425. L'importo della sanzione pecuniaria va da un minimo di sei ad un massimo di dieci giornate della retribuzione iniziale allorchè l'assuntore commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste agli articoli 113 e 114 del predetto stato giuridico. L'importo della giornata è commisurato a un trentesimo della retribuzione iniziale mensile. In caso di maggiore gravità o di recidiva, è disposta l'assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza quando ciò non è possibile, a causa dell'importanza minima della assuntoria in cui dà le prestazioni lo assuntore, è erogato il massimo della sanzione pecuniaria con efficacia di assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza. L'assuntore può essere revocato dall'incarico, se commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste agli articoli 115, 116, 117 e 118 del relativo stato giuridico; viene altresì revocato dall'incarico, senza peraltro alcuna procedura disciplinare, allorchè riporti definitiva condanna per una delle ipotesi previste dall'art. 119 del predetto stato giuridico. Nel provvedimento di revoca è stabilito l'eventuale trattamento previdenziale e di buonuscita di cui agli della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Con provvedimento del capo della divisione, l'assuntore è sospeso dall'incarico a tutti gli effetti, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della libertà personale ovvero sia sottoposto all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'assuntore, inoltre, può, in via cautelare, essere sospeso dall'incarico: a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto; b) quando la particolare gravità dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'Azienda, ancorchè sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio ed i fatti stessi non siano perseguibili penalmente. La sospensione in via cautelare dall'incarico non può avere durata superiore a tre mesi per i casi previsti al precedente punto a), salvo che i fatti incriminati o la natura del delitto siano particolarmente gravi, e non può avere durata superiore a due mesi per i casi previsti al precedente punto b). Contro il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dall'incarico, è è ammesso ricorso al direttore compartimentale, il quale decide definitivamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-30

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