Art. 34
Responsabilità
In vigore dal 21 ott 1962
La responsabilità dell'operato del coadiutore, ai sensi e nei limiti previsti dal quarto e quinto comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, fa carico all'assuntore titolare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-34