Art. 35
Rapporti tra assuntore titolare e coadiutore.
In vigore dal 21 ott 1962
I. - Assunzione.
L'assuntore è libero nella scelta delle persone da assumere come propri coadiutori, salvo gli eventuali obblighi di legge e le seguenti limitazioni:
a) deve ottenere il preventivo ed insindacabile benestare del capo della divisione, il quale ha facoltà di chiedere le documentazioni e di sottoporre l'assumendo" agli accertamenti che ritiene necessari;
b) qualora l'assuntore non utilizzi il coniuge nè propri parenti ed affini entro il 30 grado nè figli adottivi ed affiliati è obbligato ad assumere dipendenti già utilizzati nell'impianto dal precedente assuntore.
L'assunzione avviene mediante apposita lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data dell'assunzione;
2) la categoria;
3) la retribuzione e gli altri eventuali elementi del compenso.
L'assuntore, osservando le norme di cui al presente punto I, provvede anche alla sostituzione del coadiutore assente per qualsiasi motivo.
II. - Periodo di prova.
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni.
Durante tale periodo, il coadiutore deve percepire il normale compenso ed il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento senza la corresponsione di alcuna indennità.
Superato il periodo di prova, il coadiutore si intende confermato in servizio dal giorno dell'assunzione in prova.
III - Orario - Riposi.
Il coadiutore, salvo casi eccezionali, non può essere utilizzato dall'assuntore per un orario complessivo superiore a quello indicato dal capo della divisione, nei limiti delle leggi vigenti.
L'assuntore deve comunicare l'esatto orario e il turno di servizio di ogni coadiutore alla Divisione competenti ed è tenuto ad apportare all'orario stesso quelle modifiche che venissero eventualmente disposte dalla Divisione.
Le prestazioni eccezionalmente rese oltre tale durata, e che non sia possibile compensare con un prolungamento del periodo di riposo, sono retribuite con un decimo della retribuzione giornaliera maggiorato del 30 per ogni ora di impiego o frazione di ora superiore a trenta minuti.
Il coadiutore ha inoltre diritto ad un giorno di riposo settimanale.
IV. - Ferie e festività.
Il coadiutore ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuito di quindici giorni lavorativi, dopo dodici mesi di anzianità maturata.
Il godimento delle ferie è autorizzato dall'assuntore.
Le ferie non fruite nell'anno in cui spettano possono essere fruite nell'anno successivo.
Il coadiutore licenziato non per sua colpa o dimissionario ha diritto al pagamento delle ferie già maturate e non finite riferentisi all'annata in corso ed all'annata precedente, in ragione di tanti dodicesimi delle ferie non fruite per quanti sono i mesi interi di anzianità maturata rispettivamente in ognuno degli ultimi due anni.
Nelle festività infrasettimanali previste dalla legge il coadiutore ha diritto, a seconda delle esigenze del servizio, id un giorno di libertà retribuito o, se presta servizio, alla maggiorazione della paga stabilita dalla legge.
V. - Ferie straordinarie per matrimonio.
Al coadiutore con almeno un anno di anzianità di servizio e che contragga matrimonio, spetta, oltre alle ferie ordinarie, un periodo di dieci giorni di ferie straordinarie retribuite.
VI. - Permessi.
L'assuntore può accordare al dipendente dei permessi per motivi privati, compatibilmente alle esigenze del servizio.
Detti permessi non possono superare i dieci giorni in un anno solare e non sono retribuiti, salvo disposizioni diverse che venissero date dal direttore generale per assenze dovute a fatti particolari.
VII. - Malattia ed infortunio.
In caso di malattia o infortunio che determini una invalidità temporanea, il coadiutore, durante il periodo di assenza dal servizio, non ha titolo alla retribuzione ma ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a sette mesi.
Se il coadiutore espleta mansioni esclusivamente o prevalentemente amministrative ha inoltre diritto:
a) all'intero compenso per il primo mese e a metà compenso per i successivi due mesi, se ha una anzianità di servizio non superiore a dieci anni;
b) all'intero compenso per i primi due mesi ed a metà compenso per i successivi quattro mesi, se ha un'anzianità di servizio superiore ai dieci anni.
VIII. - Disciplina.
L'assuntore, che risponde verso l'Azienda del buon andamento di tutto il servizio in assuntoria, provvede ad infliggere ai propri coadiutori le seguenti sanzioni disciplinari:
1) il richiamo scritto;
2) la multa;
3) la sospensione;
4) il licenziamento.
Il richiamo scritto è inflitto per lievi irregolarità nello svolgimento del servizio e nei comportamento.
La multa non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ai dieci decimi della retribuzione giornaliera ed è inflitta per:
a) recidiva entro un anno in mancanze lievi che comportino il richiamo scritto;
b) inosservanza dell'orario di servizio;
c) contegno scorretto con il pubblico;
d) negligenze non gravi e non dolose nell'espletamento delle mansioni, che non abbiano recato danni all'Azienda o a terzi.
L'importo delle multe è trattenuto dall'Azienda ed accreditato al Fondo di previdenza per gli assuntori.
La sospensione non può essere inferiore ad una giornata nè superiore a quindici ed è inflitta per:
e) avere già riportato in un anno cinque multe o essere stato già multato nell'anno per un importo complessivo non inferiore a due giornate di paga ed essere incorso in una ulteriore mancanza punibile con la multa;
f) negligenza, nell'espletamento delle mansioni, grave e non dolosa o che abbia provocato danni alla Azienda o a terzi;
g) grave inosservanza dell'orario di servizio;
h) assenza arbitraria non superiore a due giorni;
i) ubriachezza in servizio.
Il licenziamento è inflitto per:
l) reiterata recidiva nelle mancanze già punite con la multa e la sospensione a qualche si possa rilevare una abitudinarietà incorreggibile;
m) assenza arbitraria superiore a due giorni;
n) essere venuto a vie di fatto in servizio per qualsiasi motivo o fuori servizio per motivi connessi al servizio stesso;
o) negligenza dolosa o che abbia provocato danni di un certo rilievo alla Azienda.
Di tutte le punizioni l'assuntore deve dare immediata comunicazione scritta al coadiutore, inviandone in pari tempo copia alla Divisione.
Il capo della divisione può modificare la punizione inflitta dall'assuntore e svolgere gli accertamenti che ritiene opportuni.
IX. - Preavviso.
Trascorso il periodo di prova, il rapporto di lavoro tra l'assuntore e coadiutore, salvo che trattisi di motivi disciplinari, non può essere risolto se non previo preavviso di almeno sei giorni.
In caso di mancanza o di intempestività di tale preavviso, la parte che risolve il rapporto deve all'altra un'indennità sostitutiva del preavviso stesso, pari a sei volte l'intero compenso giornaliero del coadiutore.
X. - Indennità di anzianità.
Salvo che trattisi di motivi disciplinari, il coadiutore licenziato ha diritto ad una indennità di anzianità pari a dieci giorni dell'ultimo compenso percepito per ogni anno di anzianità di servizio maturata.
Le eventuali frazioni di anno si computano in dodicesimi per ogni mese intero di servizio prestato.
In caso di dimissioni la predetta indennità è ridotta come segue:
a) tre quarti a chi abbia almeno quindici anni di anzianità di servizio;
b) metà a chi abbia almeno dieci anni di anzianità di servizio;
c) un quarto a chi abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio.
Nulla compete al dimissionario con meno di cinque anni di anzianità. L'indennità compete però per intero ai dimissionari che abbiano compiuti i sessanta anni di età se uomini o cinquantacinque se donne oppure, indipendentemente dall'età, abbiano maturato venticinque anni di anzianità di servizio ininterrotto. Spetta inoltre per intero a chi si sia reso dimissionario per accertati motivi di malattia o infortunio, oppure per matrimonio o trasferimento della residenza in altro Comune.
XI. - Sostituzione dell'assuntore.
Quando l'assuntore assume i coadiutori già utilizzati nella stessa assuntoria dal precedente assuntore, l'anzianità derivante dal nuovo rapporto di lavoro è considerata in aumento dell'anzianità di servizio già maturata alle dipendenze del precedente assuntore, a tutti gli effetti.
XII. - Licenziamento.
Quando l'assuntore ritenga, che ricorrano gli estremi per il licenziamento del coadiutore, deve preventivamente informare il capo della divisione, motivando il provvedimento.
In relazione a tale motivazione e ad eventuali diretti accertamenti, il capo della divisione ha facoltà di revocare o meno il gradimento dell'Azienda nei riguardi del coadiutore.
Quando l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga di revocare il proprio gradimento nei riguardi del coadiatore, l'assuntore è obbligato a procedere al suo licenziamento.
XIII. - Legislazione sul lavoro - Onere.
L'assuntore è tenuto, sotto la sua responsabilità, all'osservanza delle norme legislative concernenti il rapporto di lavoro subordinato.
L'Azienda ha facoltà di curare gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie dei coadiutori e dei sostituti dei coadiutori, in nome e per conto degli assuntori interessati. Gli assuntori, per tale prestazione, corrispondono all'Azienda un contributo da stabilirsi dal direttore generale.
L'onere finanziario dei coadiutorì è a totale carico dell'Azienda. Sono invece a carico dell'assuntore gli oneri derivanti da fatto imputabile all'assuntore stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-35