Art. 29
Buonuscita.
In vigore dal 21 ott 1962
L'Azienda deve provvedere, a mezzo di assicurazione collettiva presso un istituto assicuratore, a garantire agli assuntori iscritti nel ruolo un trattamento di buonuscita al verificarsi della definitiva cessazione dalle prestazioni.
Il Ministro per i trasporti determina, nei limiti stabiliti dal seconda comma dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, l'entità del premio assicurativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-29