Art. 24

Assenze

In vigore dal 21 ott 1962
Salvo il disposto degli articoli concernenti i casi di malattia e di infortunio, l'assuntore non può assentarsi dal lavoro se non preventivamente autorizzato. L'autorizzazione ad assentarsi per riposo è normalmente implicita nella disposizione che stabilisce i turni. Le assenze per riposi rinviati, festività infrasettimanali e ferie sono autorizzate dal capo del reparto le assenze dovute ad altre cause, dal capo della divisione. Il direttore generale stabilisce i casi nei quali le assenze autorizzate dal capo della divisione possono essere retribuite, la durata massima delle stesse e l'entità del trattamento economico da corrispondere. L'assuntore chiamato o richiamato alle armi ha l'obbligo di darne immediata notizia al capo della divisione e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia alla stessa autorità del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, e di mettersi a disposizione dell'Azienda nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo ed invio in licenza illimitata in attesa di congedo. Le assuntrici hanno inoltre diritto ad un periodo di assenza di sei settimane prima della data presunta del parto, accertata da un sanitario dell'Azienda, e di otto settimane dopo il parto, in base alla legge 26 agosto 1950, n. 860, con il trattamento economico previsto dalla legge medesima. Il capo della divisione può consentire assenze non retribuite per gravi e giustificati motivi, per non più di trenta giorni complessivi in uno stesso anno solare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-24

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