Art. 23

Malattie

In vigore dal 21 ott 1962
L'assuntore impossibilitato a prestare servizio perché malato deve darne immediata comunicazione al capo del reparto, o ad altro dipendente dell'Azienda da questo incaricato, ed al medico di reparto. Nessun trattamento economico compete all'assuntore assente per malattia per i primi sette giorni. Quando l'assenza per malattia, riconosciuta dai sanitari dell'Azienda, supera i sette giorni continuativi, dall'ottavo giorno in poi spetta all'assuntore metà della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici, fino al centottantesimo giorno di assenza consecutiva compreso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-23

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