Art. 11
Consistenza dei posti di assuntore
In vigore dal 21 ott 1962
Il numero degli assuntori, da stabilirsi dal direttore generale ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, deve essere ripartito in relazione alle mansioni corrispondenti alle singole sezioni dell'albo degli aspiranti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-11