Art. 6

Requisiti psico-fisici

In vigore dal 21 ott 1962
I requisiti fisici, psichici e sensoriali, agli effetti dell'iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali, sono stabiliti in apposite tabelle predisposte dagli organi sanitari dell'Azienda, approvate dal direttore generale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-6

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Requisiti psico-fisici (Art. 6 Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo