Art. 1
Servizi in assuntoria
In vigore dal 21 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Servizi in assuntoria
Gli assuntori possono essere utilizzati per l'espletamento
a) di tutti i servizi normalmente necessari nelle stazioni afferenti al trasporto delle persone e delle cose e di altri servizi di stazione, compresi la manovra di apparati centrali di deviatoi, di passaggi a livello di apparati di blocco, anche in piena linea, nonché del servizio di pulizia;
b) di tutti i servizi necessari nelle fermate e cioè in quegli impianti in cui non si possono effettuare incroci e precedenze dei treni e che, di regola, non intervengono nel distanziamento dei treni;
c) del servizio di custodia, di manovra anche a distanza e di eventuali servizi accessori ai passaggi a livello;
d) del servizio di accudienza e vigilanza di segnali, di vigilanza di punti o tratte speciali della linea ferroviaria e di eventuali incarichi accessori ai detti servizi.
I servizi di cui al presente articolo, esclusa la vigilanza dei tratti della linea, debbono essere affidati ad incaricati, anziché ad assuntori, quando l'espletamento del servizio non comporti l'obbligo del presenziamento, durante gli intervalli tra le singole prestazioni effettive.
Gli assuntori non possono comunque essere utilizzati in mansioni di dirigenza nella circolazione dei treni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;1418#art-1