Titolo I
Art. 5
In vigore dal 13 feb 1962
In ordine alla gestione del Fondo autonomo, ai fini previsti dall', il Comitato, nella composizione prevista dall' della legge:
a) delibera sulle operazioni di finanziamento e sulle anticipazioni alla gestione assicurativa per il pagamento di indennizzi, ai sensi rispettivamente degli della legge;
b) accerta la congruità delle disponibilità finanziarie del Fondo e, ove ritenga insufficienti i mezzi previsti alle lettere a), b) e c) dell' della legge, propone l'emissione di obbligazioni da parte del Mediocredito, ai sensi dell' della legge;
c) vigila sulla gestione del Fondo e si pronuncia sui rendiconti presentati dal Mediocredito ai fini dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro;
d) propone, a mente dell' della legge, la stipula di apposite convenzioni tra il Fondo ed il Mediocredito per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-5