Titolo I
Art. 6
In vigore dal 13 feb 1962
Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato stesso, effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.
Per la validità delle adunanze del Comitato, in sede di gestione del Fondo autonomo, è prescritta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, effettivi o sostituti, indicati dall' della legge, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-6