Titolo II

Art. 10

In vigore dal 13 feb 1962
L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non può assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota diversa da quella determinata dal Comitato, nè può comunque fissare in polizza condizioni difformi da quelle stabilite dal predetto Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo