Titolo II
Art. 10
In vigore dal 13 feb 1962
L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non può assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota diversa da quella determinata dal Comitato, nè può comunque fissare in polizza condizioni difformi da quelle stabilite dal predetto Comitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-10