Titolo III

Art. 13

In vigore dal 13 feb 1962
I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e c) dell' della legge, in ordine ad operazioni di esportazione di merci e servizi da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo avvenuta la stipulazione dei rispettivi contratti di fornitura. Fermo quanto disposto dal comma precedente, è in facoltà del Comitato di esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali i rispettivi contratti di fornitura non siano stati ancora stipulati. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva, accettazione dei rischi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-13

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Art. 13 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo