Titolo III

Art. 18

In vigore dal 13 feb 1962
La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro è fissata come segue: 1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell' della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato della quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell' della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore; 2) per la garanzia di cui alla lettera c) dell' della legge, l'indennizzo è commisurato alle variazioni dei costi che eccedono il limite del 5 per cento, lasciato a carico dell'esportatore, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento; in ogni caso l'indennizzo non può superare il danno in definitiva sopportato dall'impresa assicurata, relativamente allo speciale rischio che forma oggetto della garanzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-18

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Art. 18 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo