Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 13 feb 1962
La garanzia, di cui alla lettera b) dell' della legge, può essere concessa anche indipendentemente dalla garanzia di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
Nel contratto di assicurazione dovranno essere indicati la durata del deposito, la quantità dei prodotti da costituire in deposito, la giacenza massima ed il valore. Il valore, calcolato sulla base del costo di produzione, maggiorato delle spese per trasporto, assicurazione, magazzinaggio e di altri eventuali oneri direttamente connessi con la costituzione del deposito, sarà indicato in conformità delle dichiarazioni dell'impresa esportatrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-21