Titolo IV

Art. 21

In vigore dal 13 feb 1962
La garanzia, di cui alla lettera b) dell' della legge, può essere concessa anche indipendentemente dalla garanzia di cui alla lettera a) dello stesso articolo. Nel contratto di assicurazione dovranno essere indicati la durata del deposito, la quantità dei prodotti da costituire in deposito, la giacenza massima ed il valore. Il valore, calcolato sulla base del costo di produzione, maggiorato delle spese per trasporto, assicurazione, magazzinaggio e di altri eventuali oneri direttamente connessi con la costituzione del deposito, sarà indicato in conformità delle dichiarazioni dell'impresa esportatrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-21

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Art. 21 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo