Titolo I

Art. 1

In vigore dal 13 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 5 luglio 1961, n. 636, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta: . All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635, sovraintende l'apposito Comitato, la cui composizione è stabilita dall' della legge. Lo stesso Comitato, nella composizione ridotta prevista dall' della legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo istituito con il titolo IV della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-1

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