Titolo VI
Art. 40
In vigore dal 13 feb 1962
Le durante dei titoli, di cui alle lettere a), b) e c) dell' della legge, previste nel penultimo comma dell'articolo stesso, decorrono:
1) nei casi in cui il pagamento a mezzo di detti titoli avvenga a valere una convenzione di credito stipulata tra un istituto od azienda di credito, e lo del Paese importatore, dal termine concesso nella convenzione per l'utilizzo di detto credito;
2) per i titoli di cui alla lettera a) dell' della legge e, sempre che il pagamento all'operatore italiano non avvenga nell'ambito di una convenzione di credito, dalla data della consegna di detti titoli allo operatore italiano o ad un istituto o banca da questo delegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-40