Titolo VI

Art. 45

In vigore dal 13 feb 1962
Il premio deve essere calcolato in ragione di anno: a) per le assicurazioni di cui all', con riferimento alla durata della copertura ed all'ammontare delle quote assicurate dei titoli. b) per le assicurazioni di cui all', con riferimento alla durata della copertura ed all'ammontare delle quote di credito assicurate. Per l'impegno di copertura assicurativa del complesso dei crediti, che formano oggetto della convenzione stipulata dall'Istituto od azienda di credito, dovrà essere corrisposta all'atto della, stipula della polizza una quota di premio calcolata in rapporto all'ammontare massimo oggetto della garanzia: le rimanenti quote di premio saranno corrisposte al momento dell'emissione delle appendici di polizza, con le quali sarà dato atto delle singole decorrenze di rischio in base alla sopravvenuta liquidità dei relativi crediti, ai sensi dell'. Il disposto della lettera b) del primo comma può essere applicato anche alle assicurazioni di cui allo , stipulate da imprese italiane, qualora i contratti di fornitura, per le operazioni di cui alla lettera a) dell' della legge, abbiano particolari caratteristiche che ne consentano l'applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-45

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