Titolo VI

Art. 41

In vigore dal 13 feb 1962
Nell'ipotesi prevista dall' della legge gli istituti o le aziende di credito emetteranno i titoli di cui alle lettere b) e c) dell' della, legge quando intendano provvedere al loro smobilizzo nei modi previsti dall' della legge, stessa. Il decreto di cui all' della legge deve fare esplicito riferimento alla destinazione dell'operazione autorizzata al risanamento economico - ivi compresa la stabilizzazione monetaria ed il miglioramento della bilancia dei pagamenti - del Paese destinatario o di sue aree depresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-41

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