Titolo VI

Art. 42

In vigore dal 13 feb 1962
I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui all' della legge, possono essere stipulati con le imprese italiane, soltanto dopo la stipulazione del contratto con il committente e, con gli istituti o le aziende di credito, soltanto dopo il perfezionamento delle convenzioni di credito. Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato può avvalersi della facoltà di cui ai secondo comma dell', purchè sia stata già concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-42

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