Titolo VI
Art. 35
In vigore dal 13 feb 1962
Le imprese italiane, che intendano ricevere in pagamento i titoli, di cui all' della legge, debbono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero; tale richiesta si intende fatta anche ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1966, n. 786.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-35