Titolo V
Art. 31
In vigore dal 13 feb 1962
Il premio deve essere calcolato in ragione di anno:
1) per l'assicurazione di cui alla lettera a) dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare del crediti assicurati;
2) per l'assicurazione di cui alla lettera b) dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura ed all'importo assicurato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-31