Titolo V

Art. 31

In vigore dal 13 feb 1962
Il premio deve essere calcolato in ragione di anno: 1) per l'assicurazione di cui alla lettera a) dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare del crediti assicurati; 2) per l'assicurazione di cui alla lettera b) dell' della legge, con riferimento alla durata della copertura ed all'importo assicurato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-31

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Art. 31 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo