Titolo V

Art. 29

In vigore dal 13 feb 1962
Nel contratto di assicurazione, per la garanzia di cui alla lettera a) dell', della legge, dovranno essere specificati gli importi dei previsti crediti, nascenti dall'esecuzione del contratto intervenuto tra l'impresa e il committente, per i quali sia stata concessa la copertura assicurativa. In ogni caso, la quota di garanzia non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto intervenuto tra l'impresa ed il committente o, nell'ipotesi dei contratti per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, previsti dal quarto comma dell' della legge, il 65 per cento del relativo ammontare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-29

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