Titolo V

Art. 30

In vigore dal 13 feb 1962
Nel contratto di assicurazione per la garanzia di cui alla lettera b) dell' della legge, dovranno essere specificati, con riferimento al contratto intervenuto tra l'impresa e il committente ed in base alle dichiarazioni rese dall'impresa stessa, gli importi dei previsti oneri oggetto della garanzia, per lo studio, la progettazione, l'allestimento del cantiere, nonché per l'esecuzione dei lavori fino al primo stato di avanzamento. In ogni caso, la quota di garanzia non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto intervenuto tra l'impresa e il committente o, nell'ipotesi dei (contratti per la sola esecuzione di studi o progettazioni, previsti dal quarto comma dell' della legge, il 65 per cento del relativo ammontare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-30

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