Titolo V

Art. 27

In vigore dal 13 feb 1962
I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell' della legge, in ordine alla esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che sia intervenuto il contratto tra l'impresa ed il committente. Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni per le quali il relativo contratto non sia ancora intervenuto, il Comitato può avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'. Il contratto di assicurazione può essere stipulato dall'operatore italiano, anche se il contratto per la esecuzione di lavori all'estero sia stato concluso da impresa con sede all'estero, avente i requisiti indicati al secondo comma dell' della legge. In tal caso, la copertura assicurativa, nei limiti previsti dagli , non può superare la quota di partecipazione all'impresa dell'operatore italiano, il quale, per conseguire l'eventuale indennizzo dove porre l'I.N.A. in grado di surrogarsi ai diritti spettanti all'impresa stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-27

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Art. 27 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo