Titolo IV

Art. 26

In vigore dal 13 feb 1962
La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro è fissata come segue: 1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell' della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato dalla quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell' della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore; 2) per la garanzia di cui alla lettera b) dell' della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa ed il complessivo valore dei prodotti costituiti in deposito, che formano oggetto dell'assicurazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-26

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Art. 26 Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo